Usura: la consumazione del reato si verifica con l’ultimo pagamento o comportamento esecutivo del patto usurario e da esso decorre il termine prescrizionale (redazione)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 34818/2025, 16/27 ottobre 2025, ha ribadito che il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita l’effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria (Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, Rv. 279487-01, con la quale la Corte, in applicazione di tale principio, ha escluso la prescrizione del reato in relazione a fatti per i quali si era accertata la dazione di interessi usurari sino ad epoca successiva alle modifiche introdotte all’art. 644 cod. pen. dalla legge n. 251 del 2005; Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014, Rv. 261487-01).

La Suprema Corte ha altresì precisato che il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario non costituiscono un post factum non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Rv. 280313-01; Sez. 2, n. 43322 del 19/06/2009, Rv. 245240-01).