Intercettazioni e captatore informatico: chi vuole eccepire l’inutilizzabilità ha dei precisi oneri da rispettare (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 29382/2025, in tema di ricorso per cassazione, la parte che eccepisce l’inutilizzabilità di intercettazioni effettuate mediante captatore informatico invocando l’applicazione delle regole dettate da una tra le diverse discipline succedutesi nel corso del tempo ha l’onere di indicare precisamente e allegare specificamente, per evitare il difetto di genericità dell’impugnazione, i dati necessari per individuare sia la categoria dei reati oggetto di intercettazione, sia la data di iscrizione del relativo procedimento, sia la natura delle intercettazioni di cui si tratta, qualora tali elementi non siano rinvenibili nel fascicolo processuale.

La Suprema Corte rileva che la risoluzione delle questioni sollevate dal ricorrente postula l’individuazione della disciplina applicabile tenuto conto de: la natura del fatto-reato oggetto dei decreti di intercettazione; la tipologia di intercettazione disposta attraverso il captatore informatico; la normativa di riferimento secondo la regola temporale dettata dagli interventi legislativi che si sono susseguiti.

In estrema sintesi e nell’ottica qui in rilievo: la normativa diverge se vengono in esame delitti di criminalità organizzata, o determinati reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, o altri reati; se il c.d. trojan horse viene impiegato per la captazione di conversazioni o flussi di comunicazioni oppure per effettuare intercettazioni ambientali anche in luoghi di privata dimora; se si tratta di intercettazioni relative a procedimenti iscritti entro il 31 agosto 2020 oppure dopo.

Fattispecie in tema di intercettazione effettuate per il associazione di tipo mafioso, in relazione alle quali veniva invocata l’applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 216 del 2017 invece di quella anteriore.