Ai sensi del secondo comma dell’art. 641 cod. pen., «[I]’adempimento dell’obbligazione prima della condanna estingue il reato» di insolvenza fraudolenta.
Tale norma, ricorda Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 34817/2025, 16/27 ottobre 2025, è stata costantemente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che l’integrale adempimento dell’obbligazione che estingue il reato, di cui all’art. 641, secondo comma, cod. pen., deve essere disposto e ricevuto «prima della condanna» definitiva e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per cassazione, diversamente dal risarcimento del danno, idoneo a integrare l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., che deve intervenire «prima del giudizio» (Sez. 2, n. 21097 del 10/05/2023, Rv. 284714-01; Sez. 2, n. 23017 del 31/03/2016, Rv. 266901-01; Sez. 2, n. 2318 del 13/12/1996, dep. 1997, Rv. 207310, la quale ha argomentato che, secondo la terminologia del codice, si ha «condanna» soltanto quando questa sia contenuta in una sentenza definitiva).
È utile rammentare che l’indicata causa speciale di estinzione del reato è stata collegata all’integrale adempimento dell’obbligazione contratta nell’ottica di ritenere la fattispecie di reato dell’insolvenza fraudolenta come diretta alla tutela esclusiva del patrimonio della vittima, la quale, qualora integralmente risarcita, non può più vantare alcun interesse alla punizione del colpevole.
Da ciò consegue che, affinché la causa speciale di estinzione possa operare, il pagamento dell’obbligazione deve essere integrale ed effettivo, oltre che, come si è detto, disposto e ricevuto prima della condanna definitiva.
