Evasione e l’attenuante della “costituzione in carcere” (Riccardo Radi

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 35606/2025 ha ricordato che non è configurabile, la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso – come quello di specie – in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Pg c. Monticciolo, Rv. 280479 – 01; Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, Comandatore, Rv. 262154 – 01).

L’argomento sulla base del quale il ricorrente propugna l’applicazione dell’attenuante oltre il suo disposto testuale è quello secondo cui, avendo fatto ritorno spontaneamente presso il domicilio dopo che l’evasione era stata accertata dalla polizia giudiziaria, G. ha evitato che le forze dell’ordine dovessero procedere alla sua ricerca.

Ma in disparte l’osservazione che il ricorso non indichi da quali elementi si desuma la circostanza, che per vero non risulta dalle sentenze di merito, resta il fatto che lo stesso ricorso la presenta come constatata dalla polizia giudiziaria in occasione del fatto che l’evaso “ad un certo momento venne rinvenuto in casa”.

Tanto basta per escludere qualsivoglia possibilità di riconoscere la circostanza attenuante in questione, che è integrata, non già dal mero ritorno nella propria abitazione, bensì dalla “costituzione” dell’evaso.

Di conseguenza, la applicabilità dell’art. 385, comma quarto, cod. pen. all’ipotesi del detenuto in stato di arresto nella propria abitazione richiede che costui, dopo l’evasione, tenga un comportamento assimilabile alla costituzione, quale il consegnarsi ad una autorità avente l’obbligo di tradurlo ove è tenuto a rimanere dovendosi far constatare la volontà di interrompere lo stato di evasione (Sez. un., n. 11343 del 12/11/1993, P.M. in proc. Regazzoni, Rv. 195240 – 01).