La cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 35840 del 3 novembre 2025, in materia di reati tributari, ha stabilito che qualora il contribuente abbia integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da transazione fiscale conclusa in sede di concordato fallimentare, deve escludersi la confisca del profitto del reato ex articolo 12-bis del decreto legislativo 74/2000, venendo meno il nesso di necessaria strumentalità tra l’ablazione delle somme e l’esigenza del loro recupero.
Il principio “se non vi è pretesa tributaria, nemmeno vi può essere confisca” opera anche quando la transazione interviene in procedure concorsuali sotto controllo giudiziale, posto che la ragione della confisca risiede nel recupero del debito tributario e non in finalità sanzionatorie autonome.
