Bancarotta distrattiva prefallimentare: la Cassazione stigmatizza motivazioni non lineari, ricostruzioni pericolosamente incoerenti e superficialmente adattate alla sentenza di primo grado (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 35403/2025, 15/29 ottobre 2025, ha affermato la natura di reato di pericolo concreto del reato di bancarotta distrattiva prefallimentare e la necessità di una valutazione ex ante delle condotte cui è collegata la relativa imputazione.

Provvedimento impugnato

La sentenza della Corte di appello oggetto di ricorso ha confermato la decisione di primo grado con cui:

-LDD, quale amministratore unico della D. SRL e amministratore di fatto della V. SRL.;

– MDD e FDD, quali soci e amministratori di fatto della D. SRL e amministratori della società V. SRL dal xxx al xxx, e B. SS fin dalla sua costituzione sono stati condannati alla pena ritenuta equa nonché alle pene accessorie fallimentari per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili della distrazione del patrimonio immobiliare (due unità) della fallita D. SRL (fallimento dichiarato in data xxx), stipulando un contratto di usufrutto ventennale e, parallelamente, un contratto di locazione a vantaggio della società V. SRL, senza che siano stati mai corrisposti i canoni di locazione pattuiti (pari a xxx euro per l’appartamento occupato da MDD e a xxx euro per l’appartamento occupato da FDD), nonché un contratto di trasferimento della nuda proprietà degli immobili stessi dalla medesima D. SRL alla società B. SS.

Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che gli imputati abbiano attuato tale operazione economica, funzionale ad ottenere un mutuo dell’importo di xxx euro dalla banca XXX, che a sua volta diveniva creditore ipotecario degli immobili, in modo fraudolento, con lo scopo di restituire liquidità alla D. SRL, in sofferenza finanziaria perché la  suddetta banca le aveva negato l’ultima rata di un mutuo da erogare, pari a oltre xxx euro, concesso per il completamento e la vendita del complesso immobiliare di F., che la società stava ultimando. Tuttavia, la D. SRL era fallita dopo quattro anni circa.

Il dissesto si era aggravato, poi, perché la provvista necessaria a pagare il mutuo contratto con la banca, che doveva provenire anche dai canoni d’affitto degli immobili, non era mai stata versata da parte dei conduttori – i due imputati MDD e FDD – e il loro padre e coimputato LDD non aveva mai preteso la corresponsione di tali canoni a favore della fallita.

Da tali indicatori, la sentenza impugnata ha tratto la prova degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in quanto l’operazione economica era stata dolosamente diretta a compromettere l’integrità del patrimonio sociale della fallita a discapito dei creditori non privilegiati.

Ricorso per cassazione

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, con un unico atto, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro diversi motivi.

Si espone di seguito l’unico di essi che rileva in questa sede.

Il motivo di ricorso denuncia violazione di legge quanto all’affermazione di responsabilità dei ricorrenti, poiché mancherebbe la prova dell’elemento oggettivo del reato e di quello soggettivo.

Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata adotta un criterio interpretativo erroneo, ritenendo che qualsiasi distacco di un bene dal patrimonio sociale integri sempre e comunque il reato di bancarotta distrattiva, se sopravviene il fallimento.

Viceversa, poiché la condotta di messa in pericolo concreta del bene protetto dalla disposizione incriminatrice deve essere valutata ex ante e non ex post, nel caso di specie non può ritenersi che l’operazione economica contestata sia stata posta in essere con la consapevolezza di mettere a rischio l’integrità patrimoniale, essendo trascorsi quattro anni tra i negozi giuridici censurati e il fallimento, momento in cui si considera integrato il delitto.

Dalle motivazioni dei giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, emerge che l’operazione realizzata dai ricorrenti sia stata considerata lecita e neutra al momento in cui è stata concepita, il che contraddice la volontà delittuosa e la preordinazione delle condotte alla distrazione.

Quanto al secondo aspetto, la condotta di reato è stata ritenuta dolosa (con dolo specifico) sulla base di tre indicatori che la difesa contesta:

a) il distacco dei beni senza adeguata contropartita;

b) il mancato pagamento successivo dei canoni di locazione;

c) la scelta premeditata di dare luogo ad un’operazione finanziaria lesiva degli interessi di (alcuni dei) creditori.

Il ricorso evidenzia che l’operazione economica era stata considerata vantaggiosa al momento in cui è stata pianificata e realizzata, concordata con l’unico creditore già privilegiato, vale a dire l’istituto di credito mutuante, mentre gli altri creditori erano e sono rimasti chirografari. Inoltre, il notevole spazio temporale – ben quattro anni – tra l’operazione economica e il fallimento depone nel senso dell’insostenibilità della preordinazione dell’operazione alla distrazione.

L’omesso pagamento dei canoni di locazione da parte dei beneficiari (i due coimputati MDD e FDD) è stato dovuto alla richiesta di ammissione alla procedura concorsuale di concordato.

Decisione della Suprema Corte

…La bancarotta distrattiva prefallimentare è un reato di pericolo concreto

Non sempre e non qualsiasi distacco di un bene dal patrimonio sociale integra il reato di bancarotta distrattiva, se sopravviene il fallimento.

Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, infatti, è reato di pericolo concreto, in quanto l’atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l’apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell’esistenza dell’atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059 – 01).

Il tema dell’offensività reale della condotta contestata nell’egida della bancarotta patrimoniale prefallimentare merita di essere valutato secondo una dimensione ermeneutica costituzionalmente orientata, di rinnovata attenzione alla natura della fattispecie di bancarotta distrattiva prefallimentare quale reato di pericolo concreto.

Secondo quanto già evidenziato nella sentenza citata da questa stessa sezione, non vi è dubbio che la Corte di cassazione disegni attualmente il paradigma tipologico del delitto previsto dall’art. 216, comma primo, n. 1, prima parte, I. fall., secondo lo schema del reato di pericolo concreto, con particolare riguardo – per quel che interessa alla presente analisi – alla condotta dell’imprenditore che abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte i suoi beni (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017, Palitta, Rv. 269562 e Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763; in tema di bancarotta fraudolenta dissipativa cfr. Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019).

…Necessità di una valutazione ex ante

Il pericolo deve valutarsi ex ante ancorché al momento della declaratoria dello stato di insolvenza, in riferimento agli atti depauperativi compiuti nella cd. zona di rischio penale (cfr. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879, in motivazione, e Sez. 5, n. 18517 del 22/2/2018, Lapis, Rv. 273073) ed alla qualità oggettiva della distrazione, sebbene realizzata in un tempo lontano dal fallimento, se particolarmente condizionante in negativo per le sorti future della società.

La zona di rischio penale è quella che in dottrina viene comunemente individuata come “prossimità dello stato di insolvenza”, quando l’apprezzamento di uno stato di crisi, normalmente conosciuto dall’agente imprenditore o figura equiparata, è destinato a orientare la “lettura” di ogni sua iniziativa di distacco dei beni – fatte salve quelle inquadrabili nelle altre ipotesi di reato pure previste dalla legge fallimentare del 1942 – nel senso della idoneità a creare un pericolo per l’interesse dei creditori sociali (così la sentenza Palitta, cit.).

Dunque, un’esegesi costituzionalmente orientata del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare come reato di pericolo concreto (in tema, oltre alla citata sentenza Palitta, cfr. anche Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683) impone di valutare la rilevanza penale delle condotte e la loro offensività in base all’idoneità ex ante degli atti depauperativi a mettere realmente a rischio la garanzia dei creditori della massa fallimentare, in un parametro spazio-temporale ragionevole (la “zona penale di rischio”) entro il quale l’apprezzamento di uno stato di crisi dell’impresa, conosciuto dall’agente, è destinato ad orientare l’interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest’ultimo.

…Valorizzazione del “peso” dell’atto di depauperamento

La sentenza Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017, Palitta, Rv. 269562 segna idealmente il passaggio della giurisprudenza di legittimità ad una linea interpretativa più consapevole e approfondita per la definizione del delitto di bancarotta distrattiva prefallimentare quale forma di reato a pericolo concreto, puntando sulla valorizzazione del peso dell’atto di depauperamento, che, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo precedente all’apertura della procedura fallimentare (conforme, esplicitamente, Sez. 5, n. 50081 del 14/9/2017, Zazzini, Rv. 271437; vedi anche Sez. 5, n. 13382 del 3/11/2020, Verdini, Rv. 281031-04, in motivazione).

…L’esposizione a pericolo non va confusa con il danno alla massa dei creditori: quest’ultimo è un requisito non essenziale ed un post-factum

Tuttavia, si è altrettanto condivisibilmente chiarito che non deve confondersi l’esposizione a pericolo, sufficiente per l’integrazione del reato, con il danno alla massa dei creditori, requisito non richiesto dalla norma come essenziale e che costituisce un post-factum, anche perché l’assenza di danno non è essa stessa prova di mancata esposizione a pericolo, poiché tale assenza, invece, può derivare dalla complessiva attività di recupero posta in essere, dopo il fallimento, dal curatore, con individuazione di assi patrimoniali capaci di neutralizzare le esposizioni passive (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017, Palitta, Rv. 269562, in motivazione; Sez. 5, n. 13382 del 3/11/2020, Verdini, Rv. 281031, che, entro tali coordinate di ragionamento, ha affermato, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’irrilevanza, sotto il profilo dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, dell’assenza di un danno per i creditori).

Si ribadisce, pertanto, la necessità di abbandonare posizioni ermeneutiche che schiacciano in termini assertivi la prospettiva della ricerca della prova del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare sul punto genetico del distacco, senza esplorare ed approfondire i caratteri qualitativi di tale distacco patrimoniale (cfr. la citata sentenza Sez. 5, Messina), vale a dire:

a) il tempo in cui esso avviene: poiché lontano dalla fase di crisi o di insolvenza, e soprattutto quando l’impresa o la società sono in bonis, l’imprenditore può dare dinamicamente a singoli propri beni le destinazioni che ritiene utili alla conservazione del valore del patrimonio sociale nel suo complesso, senza che possa essere esasperato il concetto, pur presente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’atto distrattivo rileva in qualsiasi tempo sia stato commesso precedentemente al fallimento (Sez. 5, n. 316 del 27/11/1985, dep. 1986, Benedetti, Rv. 171578). La dimensione ermeneutica della zona di rischio penale segna, quindi, la crisi di tale prospettiva e sigla il passaggio definitivo alla visione costituzionalmente orientata del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare;

b) la sua “qualità” oggettiva, e cioè il suo valore economico reale e la sua concreta idoneità a porre in pericolo la garanzia che la massa dei creditori, al momento del fallimento, sarà in grado di escutere.

…I deficit logici delle sentenze di merito

Nel caso di specie, dalle motivazioni dei giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, emerge una posizione non lineare riguardo alla natura distrattiva e fraudolenta dell’operazione di cessione degli immobili priva di corresponsione di canoni di locazione, contestata nell’imputazione.

La stessa sentenza impugnata, infatti, al par. 4.2., ha sostenuto la liceità dell’operazione in astratto – ritenuta, altresì, anche apparentemente “neutra” o addirittura “vantaggiosa” per il creditore privilegiato [segue il nome della banca creditrice] – «dal momento che la cessione degli immobili era stata funzionale all’ottenimento del mutuo necessario a dar linfa vitale alla D. SRL, e non atta a pregiudicare i creditori con un’operazione di distrazione patrimoniale». E dopo avere così argomentato, la sentenza prosegue – ancora più pericolosamente dal punto di vista della coerenza del percorso argomentativo – sul crinale di una ricostruzione della fattispecie che vira verso l’approdo di una bancarotta preferenziale (illuminante il passaggio della sentenza in cui, a pag. 6, si rappresenta che “L’operazione.., veniva effettuata a discapito dei creditori non privilegiati”), a vantaggio del creditore assistito da garanzia reale (la banca), anziché sostenere, con argomenti concreti, la narrazione dell’ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva alla quale, invece, poi si giunge.

Le motivazioni del provvedimento di appello appaiono, pertanto, contraddittorie e, comunque, superficialmente adattate alla sentenza di primo grado e alla centralità del distacco patrimoniale, senza tenere in conto la tipologia di operazione economica – i due immobili erano stati messi a disposizione per eseguire comunque l’aumento di capitale della società D. SRL, ancorché destinati a rispondere al bisogno abitativo familiare dei ricorrenti MDD e FDD – e, anzitutto, il tempo in cui tale operazione è stata commessa, lontano quattro anni dal fallimento.

In ogni caso, dopo il confronto con i più moderni approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, già richiamati, ai quali, pertanto, è necessario riadattare il percorso logico entro cui sono stati esaminati gli elementi di fatto e le prove acquisite nel processo, si potrà pervenire alle medesime conclusioni già adottate nella sentenza impugnata.

Critica risulta anche l’indagine condotta dalla Corte territoriale sul dolo del reato configurato, che è stato trattato fugacemente, superando in modo assertivo l’obiezione difensiva, ancora una volta incentrata sul tempo considerevole intercorso tra l’unica operazione economica ritenuta depauperativa e il fallimento, sebbene valorizzando alcuni fattori indizianti (la cointeressenza tra le società beneficiarie e la loro riconducibilità al medesimo nucleo familiare) che potranno essere ancora meglio esplorati nel giudizio di rinvio. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che verificherà, oltre alla configurabilità del reato contestato, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, anche le condizioni concrete per ritenere configurabile, in tutto o in parte, la condanna in ordine al diverso reato di bancarotta fraudolenta preferenziale.