Si segnala la sentenza del CNF numero 136/2025 che ha stabilito che la produzione in giudizio di corrispondenza riservata, violazione del divieto di cui all’art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo superato l’orientamento che sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato
Nella sentenza richiamata si è affrontata, la questione della prescrizione dell’azione disciplinare oggetto delle conclusioni rassegnate dall’ufficio della Procura Generale con riguardo alla condotta di cui alla lettera a) dell’incolpazione, nonché rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia quale è l’ordine professionale (CNF 25 marzo 2023 n. 40 e in sede di legittimità, Cass. SS.UU., 19 giugno 2023 n. 17496).
In effetti, quantunque l’intero capo di incolpazione difetti di qualsiasi riferimento temporale circa la data di commissione degli illeciti disciplinari contestati, dalla documentazione acquisita agli atti e da quanto riferito dallo stesso esponente risulta pacifico che l’ascritta produzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte dell’incolpato di corrispondenza intercorsa tra colleghi e qualificata riservata sia avvenuta all’udienza dell’8 maggio 2013, in occasione del deposito delle deduzioni ex art. 320 c.p.c. e dei documenti a queste allegati.
Questa essendo la collocazione temporale della condotta in esame, essa viene ad essere regolata, ratione temporis, dall’art. 56 L. 31.12.2012 n. 247 (entrata in vigore il 2 febbraio 2013).
Ai sensi della citata disposizione l’azione disciplinare si prescrive, a prescindere dal compimento degli atti interruttivi previsti dalla medesima norma (comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, notifica della sentenza pronunciata dal CNF sul ricorso), decorso il termine (massimo) di 7 anni e 6 mesi dalla commissione del fatto (o dalla cessazione della permanenza in caso di illeciti permanenti), e in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore all’indicato periodo, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni (da ultimo: CNF sentenza 7 marzo 2023 n. 31 e in sede di legittimità, Cass. SS.UU., 19 giugno 2023 n. 17496).
Nel caso di specie, considerata la natura certamente istantanea dell’illecito, il dies a quo va individuato nella data di commissione della condotta, e dunque nell’8.05.2013, per cui l’azione disciplinare, con riguardo alla condotta di cui alla lettera a) del capo di incolpazione, risulta per il decorso del termine massimo indicato dall’art. 56.
Pertanto, ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 136 del 21 maggio 2025
Nota:
In senso conforme, CNF n. 356/2024, CNF n. 332/2024, CNF n. 187/2024, CNF n. 2/2024, CNF n. 148/2023, CNF n. 221/2022, CNF n. 18/2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento, secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato (cfr. CNF n. 117/2014, CNF n. 101/2014, CNF n. 170/2013).
