“Al fine di favorire la riduzione del contenzioso civile, la presente legge introduce una procedura amministrativa speciale per il rilascio dell’immobile ad uso abitativo in caso di morosità acclarata intesa come il mancato pagamento di almeno due canoni mensili consecutivi. Tale procedura autorizza l’intervento dell’ufficiale giudiziario in alternativa al procedimento di cui agli articoli da 657 a 669 del codice di procedura civile”.
Così recita l’articolo 1 della proposta di legge (allegata al post) depositata da un senatore di Fratelli d’Italia che porta il titolo: “Disposizioni in materia di procedura amministrativa speciale per il rilascio di immobili in caso di mancato pagamento del canone di locazione e istituzione dell’Autorità per l’esecuzione degli sfratti”
La proposta prevede 5 articoli, la norma punta a ridurre i contenziosi civili – come si legge all’articolo 1 – introducendo una procedura amministrativa speciale che autorizza l’intervento dell’ufficiale giudiziario (in alternativa al procedimento previsto oggi dal codice di procedura civile) e creando un’autorità ad hoc.
Si chiamerà Autorità per l’esecuzione degli sfratti e fa capo al ministero della Giustizia.
Il proponente ha preso ispirazione da modelli sperimentati con successo in ambito europeo come in Spagna con la cosiddetta « procedura express » che consente, in assenza di opposizione, di ottenere rapidamente il rilascio dell’immobile, e come in Finlandia dove è previsto che il recupero del suo possesso possa avvenire anche tramite procedura documentale presso l’autorità di esecuzione.
La proposta prevede, inoltre, che dopo il mancato pagamento di due mensilità consecutive e la segnalazione del proprietario dell’immobile, l’inquilino ha 15 giorni per pagare.
Se non lo fa, il proprietario attiva l’Autorità per l’esecuzione degli sfratti che, valutati i documenti, dispone il rilascio (emette il titolo esecutivo di rilascio) dell’immobile entro 7 giorni da quando ha ricevuto l’istanza. Il provvedimento, e quindi lo sfratto, va eseguito entro 30 giorni da quando è stato emesso, prorogabili al massimo in 90 giorni.
Allo sfratto l’inquilino può fare ricorso entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento, e in determinati casi.
Nell’articolo 5 del disegno di legge si precisa: “Le disposizioni introdotte rappresentano un tentativo concreto di gestione dei conflitti abitativi legati alla morosità, alleggerendo il carico della giustizia civile e fornendo una tutela più rapida ed efficace ai proprietari, senza sacrificare i diritti dei conduttori.
Nelle grandi aree urbane, dove come precisato in premessa si verifica il maggior numero di sfratti, sicuramente avranno un impatto immediato e positivo, permettendo la gestione amministrativa di decine di migliaia di casi l’anno, con un sensibile miglioramento dei tempi, dei costi e dell’equilibrio dei rapporti tra chi possiede il bene e chi lo utilizza.”

Mi chiedo per chi ha iniziato una procedura dal giudice con la prima udienza( nel caso mio il giudice si sta riservando forse per molto lavoro), quindi ancora non so quando il mio inquilino sarà sfrattato, dovrebbe avere i giorni di grazia partendo da 16 ottobre giorno dell’ udienza, ecco mi chiedo ma questa nuova legge è retroattiva?…Cioè se il giudice in questi giorni glii da la data di sfratto e i mesi di grazia ai miei inquilini morosi e senza contratto..questa legge può accorciare i tempi dei mesi di grazia e quindi riproporre una nuova data di sfratto piu veloce?..( Dico questo perché i miei inquilini sono morosi, senza titolo e con due minori. e vivono di reddito di inclusione più bonus figli e sul contratto ho voluto anche un garante. Purtroppo il garante non ha voluto più pagare i pigioni da oltre 7 mesi …tra pigioni e indennità di occupazione non paga più)
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