Parcheggiatore abusivo: reato “oggettivamente tenue” ma è esclusa l’applicabilità dell’articolo 131 bis c.p. per l’abitualità del comportamento penalmente illecito (Riccardo Radi)

Il parcheggiatore abusivo “recidivo” non può sperare nella particolare tenuità del fatto.

La Cassazione penale sezione 7 con l’ordinanza 34596/2025 ha ricordato che il reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992 punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, a nulla rilevando la ricezione di una somma di denaro in cambio dell’attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie.

Perché possa ritenersi integrato il reato è, pertanto, sufficiente che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore.

E il ricorrente (nel caso in esame) è stato individuato poiché forniva agli automobilisti che transitavano indicazioni per parcheggiare e anche la sussistenza della recidiva, ossia la definitività della precedente contestazione del 30 aprile 2019 risulta infatti puntualmente documentata, posto che il relativo verbale, prodotto in atti, non risulta opposto con ricorso dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace né mai oblato.

Fatta questa premessa, la Suprema Corte si è soffermata sulla possibilità di applicare la non punibilità per la particolare tenuità del fatto che è condizionata dalla norma (articolo 1, lettera m, I. 67/2014 e 131 bis, commi 1 e 3, cod. pen.) alla non abitualità del comportamento penalmente illecito.

Tale previsione, è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale (ord. 279/2017), dato che anche in presenza di fatti analoghi (di particolare tenuità oggettiva), le ineguali condizioni soggettive giustificano il diverso trattamento penale.

Il fatto particolarmente lieve di cui all’art. 131 bis, cod. pen. è comunque un fatto offensivo che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire; tuttavia, l’aver condizionato la punibilità anche attraverso un dato soggettivo, costituito dalla non abitualità del comportamento penalmente illecito, comporta una valutazione anche del comportamento successivo al reato, al fine dell’esclusione dell’abitualità.

La sentenza impugnata opera un buon governo del principio se secondo cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (così Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, Kostandin Anci, Rv. 278347, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l’esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti; conf. Sez. 3, Sentenza n. 776 del 4/4/2017 dep. 2018, Del Galdo, Rv. 271863).

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola (cfr. Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262)

Tenuto conto che va verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (cfr. Sez. 5, n. 53401 del 30/05/20188, M. Rv. 274186 che lo ha escluso in una fattispecie in tema di furto e detenzione o cessione di sostanze stupefacenti) e che tale verifica appare in concreto operata, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta alle proposte censure di legittimità.