Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 34781/2025, 17/24 ottobre 2025, ha ribadito che l’omessa considerazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti in un atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rv. 277667 con riferimento alla fase di merito).
Al fine della verifica dell’effettiva esistenza in concreto di tale vizio si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (cfr. Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220).
L’onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, infatti, non può non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui deve attenersi il giudice. Ciò anche perché il giudice non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l’ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Rv. 259170, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630).
