La Cassazione sezione lavoro con ordinanza numero 28979 depositata il 3 novembre 2025 ha esaminato la questione relativa al diritto di rimborso dei contributi versati da parte dell’avvocato che è stato cancellato da cassa Forense per incompatibilità.
La Suprema Corte, richiamando un datato precedente (del 1998) riguardante avvocato che non avendo maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione richiedeva la restituzione dei contributi versati, ha stabilito che il professionista cancellato da Cassa Forense per incompatibilità ha diritto al rimborso dei soli contributi soggettivi e non anche di quelli integrativi, che servono a finanziare la previdenza degli avvocati nel suo complesso. In quanto hanno una funzione di solidarietà che non si esaurisce durante il periodo di iscrizione all’Ente e non viene meno in modo retroattivo con la cessazione del rapporto.
Quindi, in caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la loro funzione solidaristica.
Ricordiamo la sentenza numero 10458/1998 della cassazione sezione lavoro che in tema ha stabilito che il professionista iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense che, non avendo maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, chieda la restituzione dei contributi non ha il diritto di conseguire il rimborso, oltre che dei contributi soggettivi di cui all’art. 10, così come previsto dall’art. 21, anche dei contributi integrativi di cui all’art. 11, neanche se di fatto rimasti a carico del professionista perché non rimborsati dai clienti in base al corrispondente aumento dei corrispettivi dagli stessi dovuti, dovendosi dare rilievo alla mancata previsione del diritto alla restituzione di detti contributi, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi, non influenti sul computo della pensione.
