La causa finita male non è solo per questa ragione un’azione “inutilmente gravosa” che l’avvocato non doveva consigliare al cliente.
La vicenda vede in prima battuta il CDD ritenere che gli addebiti formulati nei confronti dell’incolpato risultassero comprovati sul piano documentale.
Dalla documentazione versata in atti e dall’esame dei testi, sarebbe in particolare risultato che l’avv. [RICORRENTE] avrebbe agito in molteplici occasioni con negligenza, intraprendendo azioni giudiziarie che non avrebbero “portato alcuna utilità ai clienti”, ma avrebbero “contribuito ad aggravare la loro situazione economica, già deficitaria”.
Tenuto conto di quanto sopra, ai fini sanzionatori, il CDD, in considerazione della gravità e della reiterazione delle condotte contestate all’avv. [RICORRENTE], riteneva “equo applicare allo stesso la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di anni due”.
Avverso la decisione del CDD di Milano l’avv. [RICORRENTE] ha interposto appello dinanzi a questo Consiglio
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 132/2025 ha stabilito che il professionista forense ha l’obbligo di utilizzare tutti i mezzi che la legge gli offre per assistere al meglio il suo cliente, nell’adempimento del proprio mandato (art. 26 cdf).
Tuttavia, l’obbligazione professionale dell’avvocato non è di risultato, sicché il mancato raggiungimento dello scopo prefissato non comporta l’automatico insorgere di responsabilità deontologica, dovendo piuttosto valutarsi caso per caso se, oltre ogni ragionevole dubbio, l’incolpato abbia dato corso ad azioni nella consapevolezza che fossero “inutilmente gravose” (art. 23 co. 4 cdf), fermo in ogni caso l’obbligo di informare adeguatamente il cliente circa le eventuali difficoltà dell’azione che si intenda proporre (art. 27 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 132 del 2 maggio 2025
