Il caso giuridico
Una Corte territoriale dichiara inammissibile uno dei motivi nuovi proposti da un appellante in quanto attinente ad una questione non affrontata nell’impugnazione principale.
Nella motivazione della sentenza, tuttavia, si sofferma sul motivo dichiarato inammissibile, lo tratta nel merito e lo ritiene infondato.
Il difensore ricorre per cassazione e ripropone quel motivo, denunciando un vizio di motivazione nell’argomentazione di merito utilizzata dalla Corte di appello a sostegno del suo giudizio di infondatezza.
Aggiunge a sostegno che la pronuncia nel merito della Corte, in quanto logicamente incompatibile con la previa dichiarazione di inammissibilità, implica altrettanto logicamente il venir meno di quest’ultima e quindi la legittimazione dell’imputato a ricorrere per cassazione sul punto.
La decisione della Suprema Corte
Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 34970/2025, 22/27 ottobre 2025 ha così risolto il caso: “Né si potrà sostenere che solo perché la Corte di appello, pur dopo avere dedotto l’inammissibilità del motivo di gravame, lo ha comunque affrontato in sede di motivazione, per ciò solo detta inammissibilità sarebbe in qualche modo sanata essendo pacifico che, se un motivo di ricorso è inammissibile ab origine, la presenza di una motivazione al riguardo non è idonea a sanare il vizio processuale. Corretta è quindi da ritenersi l’inammissibilità rilevata dalla Corte territoriale e, di conseguenza, è manifestamente infondata la doglianza difensiva sul punto”.
Brevi note di commento
Il collegio della seconda sezione penale, come si è appena letto, nega qualsiasi valore e quindi qualsiasi effetto alle argomentazioni di merito spese dalla Corte territoriale a dispetto della dichiarazione di inammissibilità.
Le degrada quindi all’infimo rango di parole al vento, prive della capacità di scalfire il vizio mortale primario.
Va sottolineato, per completezza narrativa, che l’estensore tratta estesamente e con considerazioni condivisibili il tema dell’inammissibilità del motivo nuovo, dimostrandone la correttezza.
Questo inciso doveroso non preclude tuttavia la riflessione sul punto centrale.
Il motivo nuovo è stato dichiarato inammissibile ma la decisione di secondo grado contiene argomentazioni di merito sul suo oggetto.
L’opzione interpretativa adottata dalla Suprema Corte preclude al destinatario di quelle argomentazioni la possibilità di difendersi sul punto, non lasciandogli altra strada che subirle.
Non stride questa soluzione con l’architettura del giusto processo, non lascia un vuoto di tutela?

La triste considerazione è che il Marchese del Grillo, forse, ai suoi tempi, aveva, per qualche tempo esercitato la professione di magistrato.
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