La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 33705/2025 ha stabilito che non integra il reato di corruzione per l’esercizio della funzione la dazione di un dono di modico valore, successiva all’aggiudicazione di una gara pubblica, quando manchi la prova di un rapporto sinallagmatico di scambio con l’attività del pubblico agente, risolvendosi il gesto in una mera manifestazione di cortesia o gratitudine, rilevante semmai sul piano disciplinare per il pubblico ufficiale.
Occorre evidenziare che, in tema di corruzione per l’esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato; tuttavia, l’irrisorietà dell’utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo compiuto, rileva sul piano probatorio dell’esistenza del nesso sinallagmatico con l’esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall’art.318 cod. pen. (Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158 – 02).
In altre parole, la verifica della corrispettività si impone come elemento discretivo tra le condotte penalmente rilevanti e quelle che possono assumere mero rilievo disciplinare.
Con riguardo al profilo disciplinare, in base alla disciplina fissata dall’art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, è innegabile che la dazione dì regali correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui sia interessato il privato, non possa mai essere definita quale regalia “d’uso” idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico.
Ma se tali donativi, pur di modico valore, integrano certamente l’illecito disciplinare allorchè siano avvenuti in coincidenza temporale con l’esercizio della funzione, per integrare, invece, il reato di cui all’art. 318 cod. pen. non basta la sola correlazione temporale, ma è richiesto che le condotte del pubblico dipendente e del privato si inseriscano in un rapporto sinallagmatico fra parti contrapposte, poiché la corrispettività “funzionale” di ciascuna di esse resta un elemento necessario per l’integrazione del reato di corruzione, tanto di quella propria che di quella impropria.
D’altra parte è evidente che, ai fini dell’accertamento del nesso di corrispettività, allorché si tratti di donativi di modico valore, il requisito della proporzionalità assume una maggiore pregnanza sul piano probatorio, rispetto a quei casi in cui la dazione o l’offerta di utilità da parte del privato, per la loro consistenza economica valutata in assoluto e non in proporzione all’entità del favore ricevuto, siano già di per sé tali da ricondursi certamente nell’ottica del mercimonio della funzione pubblica.
Deve, quindi, ribadirsi il principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale che non assume rilevanza penale la condotta del privato che manifesti con donativi di modesto valore il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal pubblico agente (Sez.6, n.19319 del 10/02/2017, Liocco, Rv. 269836).
Correlativamente, si deve ritenere che anche la condotta da parte del soggetto pubblico che ne accetti la corresponsione, al di fuori di una relazione di corrispettività con l’attività svolta, non assume rilevanza penale, fermo restando il carattere illecito di detto comportamento sotto il profilo disciplinare.
Nel caso in esame, a fronte della aggiudicazione, in favore della A…. S.r.l., da parte della commissione di gara della quale la P. era componente, di due contratti di forniture pari a oltre 800.000,00 euro, risulta essere stata effettuata una regalia pari a circa 300,00 euro.
La stessa, alla luce di quanto sopra esposto, non può che considerarsi come una manifestazione di gratitudine e di apprezzamento per l’attività già compiuta dal pubblico ufficiale in termini conformi ai doveri d’ufficio.
Ferma restando la ritenuta inoffensività della condotta, difetta, in ogni caso, completamente, la prova dell’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra la condotta tenuta dalla P. e la regalia ricevuta da C..
Come evidenziato dalla difesa, non si comprende, in particolare, quale sia stata la causa del dono in favore della P. e cioè se la dazione abbia riguardato il passato e sia sinallagmaticamente connessa all’esercizio della funzione svolta durante la gara o si ponga in modo prospettico verso un asservimento futuro delle funzioni della donna.
