La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 35427/2025 ha esaminato la seguente questione: la difesa lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che, nell’ordinanza impugnata, si sarebbe fatta illegittima applicazione della norma indicata, che prevede che, nei confronti dei richiedenti, condannati, in via definitiva, per il delitto aggravato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, il reddito, ai fini di specie, si presume eccedente i limiti previsti, posto che, nel giudizio di appello celebratosi in sede di rinvio, a N.R. erano state concesse le attenuanti generiche e le stesse erano state valutate prevalenti sulle riconosciute aggravanti nel giudizio di bilanciamento.
Decisione:
La Suprema Corte rileva che la concessione delle attenuanti generiche valutate prevalenti sulle riconosciute aggravanti nel giudizio di bilanciamento incidono esclusivamente sulla determinazione della pena, in quanto l’avvenuto riconoscimento dell’aggravante ad effetto speciale, fa presumere superata ex lege la soglia reddituale entro cui può essere richiesta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
D’altro canto, nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza della Suprema Corte allorquando ha individuato i delitti rispetto ai quali la condanna costituisce fattore ostativo alla concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, chiarendo, in specie, che “Ai fini dell’ammissione alla detenzione domiciliare è ostativo il riconoscimento di colpevolezza in relazione a uno dei delitti tassativamente indicati negli artt. 47 e 4-bis legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., a nulla rilevando la riconosciuta equivalenza o prevalenza di circostanze attenuanti sulle aggravanti, che riguarda il solo trattamento sanzionatorio. (Fattispecie relativa a condanna per cessione di stupefacenti aggravata a norma dell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990)” (così Sez. 1, n. 27557 del 27/05/2010, Mikovic, Rv. 247723-01).
