La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 32891/2025, in tema di tentato omicidio, ha stabilito che la mancata esplosione, dopo i primi, di ulteriori colpi di arma da fuoco contro la vittima non esclude la sussistenza della volontà di uccidere, ove si accerti che, per le modalità operative e per il mezzo impiegato, l’azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e l’evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.
Fattispecie relativa ad imputato che, dopo aver sparato due proiettili contro altrettanti soggetti, attingendone solo uno, non aveva proseguito l’azione offensiva, pur avendone la possibilità.
In ordine alla specifica tematica, pare utile ricordare il principio di diritto – concordemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità – in forza del quale «In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata “ex post” ma con riferimento alla situazione che si presentava “ex ante” all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso›› (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012).
La Corte distrettuale nel caso in esame, dunque, ha giustamente valorizzato la micidialità del mezzo adoperato (ossia, la pistola), nonché l’uso concreto che – di tale strumento – il soggetto attivo ha fatto, nella fase prettamente attuativa del delitto (esplodendo due colpi all’indirizzo delle vittime).
L’apparato argomentativo sotteso alla pronunzia impugnata appare, anche sul punto specifico — oltre che frutto del compiuto vaglio delle evidenze disponibili — senz’altro ossequioso dei canoni ermeneutici che disciplinano la materia; resta ininfluente, infatti, il dato empirico costituito dalla mancata esplosione di ulteriori colpi di arma da fuoco.
Il mancato utilizzo, nella loro interezza, delle risorse eteroaggressive al momento disponibili (id est, il fatto di non aver indirizzato, nel caso di specie, altri proiettili verso A.C.) non si riverbera certo sulla sussistenza della volontà omicidiaria e, consequenzialmente, sulla piena configurabilità del paradigma normativo del tentato omicidio (sul punto si potrà vedere, trattandosi di concetti sovrapponibili, sebbene espressi in tema di tentato omicidio posto in essere mediante accoltellamento, il dictum di Sez. 1, n. 45532 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151, la quale ha così statuito: ‹”La mancata inflizione di più coltellate non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l’arma impiegata, l’azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente”.
