La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 34471/2025 ha ricordato che, ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, l’obbligo di disporre le ricerche all’estero sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l’imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l’accertamento di un esatto indirizzo (Sez. 1, n. 34760 del 26/06/2024, Kamara, Rv. 286719 – 01; Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015, Ben, Rv. 264104 – 01; Sez. 1, n. 27552 del 23/06/2010, Loncaric, Rv. 247719 – 01).
Alla stregua del verbale in atti, risulta che l’imputato è stato inutilmente cercato presso il domicilio noto (oltre che presso l’amministrazione carceraria) e la ex coniuge ha riferito di non avere informazioni circa i luoghi in cui eventualmente rintracciarlo in Tunisia, paese d’origine dell’imputato.
