La cassazione penale sezione 2 con la sentenza 34173/2025 ha ribadito che i filmati realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate dal titolare del taxi, prima dell’inizio del procedimento penale, sono prove documentali, per la cui acquisizione non è necessario un provvedimento di formale sequestro.
E, infatti, la Suprema Corte ha precisato che le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 – 01)
Ed anche più recentemente la giurisprudenza ha ribadito che la protezione accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta ed è subvalente rispetto all’esigenza di acquisizione probatoria propria del processo penale.
Fattispecie in cui sono stati ritenuti utilizzabili i filmati degli impianti di videosorveglianza posti a presidio della sicurezza di una caserma, acquisiti e conservati per diversi mesi senza l’adozione di alcun provvedimento di sequestro e senza informare la Procura.(Sez. 1, n. 27850 del 02/12/2020, dep. 2021, Caramia, Rv. 281638 – 01)
Ne consegue la piena legittimità ed utilizzabilità dei documenti prodotti su cui si fonda la individuazione dell’imputato come soggetto che ha utilizzato una delle carte di pagamento sottratte.
