Segnaliamo che la prossima settimana, nella Camera di consiglio del 3 novembre, la Consulta tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 13, comma 3-quater, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede che, ove sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’imputato straniero è stato espulso e che l’espulsione è stata eseguita prima dell’emissione del suddetto provvedimento, pronunciando, in assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 13, comma 3, del testo unico immigrazione, sentenza di non luogo a procedere, ovvero, in subordine, nella parte in cui non consente al giudice di rilevare ciò quanto meno nei casi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura penale, per reati che consentivano, invece, la citazione diretta a giudizio;
2) l’articolo 624-bis del codice penale (Furto in abitazione e furto con strappo), nella parte in cui si applica anche agli spazi comuni condominiali quali pertinenze di luoghi di privata dimora e, in via subordinata, il medesimo articolo del codice penale nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Nella Camera di consiglio del 3 novembre la Corte esaminerà anche:
3) l’ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera, vertente sulla spettanza al Tribunale del potere di rinviare per quattro volte l’udienza penale, e poi di condannare, un membro del Senato al tempo del fatto contestato, senza investire immediatamente la Camera di appartenenza della questione concernente l’insindacabilità delle opinioni da quest’ultimo espresse, e per le quali pende il giudizio, nonostante un’eccezione proposta in tal senso.
Nell’Udienza pubblica del 4 novembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
4) l’articolo 282-bis, comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale, che disciplina la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, nella parte in cui prevede che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo mediante mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico), il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi;
