L’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per i reati minori riguarda solo il pm non la parte civile (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 35419 depositata il 29 ottobre 2025 ha stabilito che l’articolo 593 comma 2 codice procedura penale, come novellato dalla Legge Nordio numero 114/2024, laddove prevede che il pubblico ministero non può appellare le pronunce di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550 comma 1 e 2 del cpp, non trova applicazione per la parte civile, sia in quanto fa espresso riferimento al solo pubblico ministero, sia perché il potere impugnatorio della parte civile è regolato in via esclusiva, in ragione delle differenti finalità dell’azione civile nel processo penale rispetto all’azione penale del pubblico ministero, dall’articolo 576 codice procedura penale.

Ricordiamo che la Cassazione penale, Sez. 6^, con la sentenza n. 27066/2025, 15/24 luglio 2025, ha affermato che la parte civile, tenuto conto della legittimazione ad impugnare regolata dal disposto di cui all’art. 576 cod. proc. pen., ha diritto a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale a norma dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria: https://terzultimafermata.blog/2025/08/11/reati-puniti-con-la-sola-pena-pecuniaria-la-parte-civile-e-legittimata-ad-appellare-ai-soli-effetti-civili-la-sentenza-di-proscioglimento-emessa-dal-tribunale-vincenzo-giglio/