In tema di giudizio abbreviato, la cassazione sezione 3 con la sentenza numero 32019/2025 ha stabilito che sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla “violazione di un divieto probatorio“, non tutte le prove assunte in “violazione dei divieti stabiliti dalla legge” ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la deducibilità, nel giudizio abbreviato, della violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. a fronte di dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato.

Trattasi dell’ennesima riprova della sussistenza di due dati:
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