Misure di sicurezza: impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza relativi alle licenze degli internati (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con l’ordinanza numero 33168/2025 ha stabilito che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza relativi alla concessione di licenze agli internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive sono impugnabili mediante appello dinanzi al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 680 cod. proc. pen.

Secondo quanto già affermato dalla Suprema Corte, sono impugnabili mediante appello davanti al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 680 cod. proc. pen., i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggetti internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive. (Sez. 1, n. 13535 del 17/02/2010, Conte, Rv. 246832 – 01).

È stato, in particolare, precisato come le licenze agli internati rientrino nel novero delle misure di trattamento extramurali, in relazione alle quali vanno riconosciute le garanzie giurisdizionali e, conseguentemente, i provvedimenti che ne dispongono la revoca sono compresi nella categoria dei provvedimenti “concernenti” tali misure e, come tali, sono appellabili dinanzi al tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 4606 del 01/12/2009, dep. 2010, Alfano, Rv. 245979 – 01).

Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, cui va data continuità,i provvedimenti inerenti alle licenze previste dall’art. 53 O.P., attengono infatti ad una modalità esecutiva della misura di sicurezza detentiva applicata agli internati; sul punto è stata correttamente richiamata la decisione della Corte Costituzionale n. 53 del 08/02/1993, che ha ritenuto possibile estendere le garanzie giurisdizionali previste per l’esecuzione della pena anche alle misure di sicurezza, vista l’ampia accezione dell’art. 2, n. 96, della legge delega per il codice di procedura penale n. 81 del 1987.

Non vi è, quindi, dubbio che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza volta ad ottenere una licenza sia tale da incidere sul grado di privazione della libertà personale dell’internato, inasprendone il grado di afflittività: pertanto, la decisione del magistrato di sorveglianza sul punto non è sottratta alle garanzie giurisdizionali.

Ne consegue che, nel caso di specie, il provvedimento con il quale il Magistrato di Udine ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza proposta da F.S., internato nella Casa Circondariale di Tolmezzo in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., volta ad ottenere una licenza di nove giorni, era appellabile ex art. 680 cod. proc. pen..