Cliente: “Pronto avvocato potrei avere un appuntamento presso il suo studio?”, l’avvocato: “Aspetti che controllo l’agenda può venire alle ore 15,00 presso l’ufficio del magistrato … ci vediamo lì”
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 115/2025 ha sottolineato che il professionista che coltivi un’amicizia con un magistrato conseguendone un trattamento preferenziale nei propri impegni professionali, che ottenga dallo stesso il privilegio, negato ai suoi colleghi, di ricevere i clienti nel suo ufficio anche nelle ore pomeridiane, e che utilizzi tale circostanza senza discrezione e riservatezza, tiene un comportamento non consono ai principi di correttezza, dignità e decoro professionali e merita la sanzione della censura.
Il professionista deve infatti tenere un comportamento nei confronti del giudice tale che deve assolutamente evitarsi che le parti ed il pubblico in genere e gli stessi colleghi possano, per effetto di manifestazioni esteriori, essere indotti a dubitare della imparzialità del giudice.
Il CNF ha ricordato che “costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato per discutere della causa (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020 e, in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 114, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 106.
Ancora, sia pur con decisione lontana nel tempo ma tuttora attuale per i principi affermati, è stato ritenuto sanzionabile “il professionista che coltivi un’amicizia con un magistrato conseguendone un trattamento preferenziale nei propri impegni professionali, che ottenga dallo stesso il privilegio, negato ai suoi colleghi, di ricevere i clienti nel suo ufficio anche nelle ore pomeridiane, e che utilizzi tale circostanza senza discrezione e riservatezza, tiene un comportamento non consono ai principi di correttezza, dignità e decoro professionali e merita la sanzione della censura. Il professionista deve infatti tenere un comportamento nei confronti del giudice tale che deve assolutamente evitarsi che le parti ed il pubblico in genere e gli stessi colleghi possano, per effetto di manifestazioni esteriori, essere indotti a dubitare della imparzialità del giudice” (Consiglio Nazionale Forense, 1° marzo 1989, n. 44)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025
