Lettura evolutiva dell’articolo 369 codice procedura civile da parte della cassazione che indica che il ricorso di legittimità è procedibile anche se la sentenza d’appello impugnata non viene depositata.
La Cassazione sezione lavoro con ordinanza numero 28512 depositata il 27 ottobre 2025 ha stabilito che si deve ritenere, in una lettura evolutiva dell’articolo 369 Cpc, che la possibilità di accedere al provvedimento impugnato in Cassazione in via immediata attraverso la consultazione del fascicolo telematico in essere presso la Suprema corte impedisca la pronuncia di improcedibilità, che può essere dichiarata solo se, in esito all’ultimazione della fase introduttiva del giudizio di cassazione e quindi dopo lo spirare dei termini per il deposito del controricorso sia in concreto mancante, nonostante l’acquisizione officiosa del fascicolo d’ufficio o i depositi degli atti a cura delle parti, la copia della sentenza o del provvedimento impugnato.
