Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 34669/2025, 10/23 ottobre 2025, ha escluso la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di archiviazione per difetto di querela e del provvedimento del giudice monocratico che decide sul reclamo avverso l’ordinanza.
L’art. 411, cod. proc. pen., disciplina le ipotesi in cui il PM può richiedere l’archiviazione, tra cui rientra la mancanza di una condizione di procedibilità.
Il conforme provvedimento emesso dal GIP, all’esito della camera di consiglio partecipata e nel regolare contraddittorio tra le parti può essere impugnato, innanzi al giudice monocratico solo per motivi processuali che attengono alla rituale instaurazione del contraddittorio.
L’art. 410-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell’art. 409 del codice di rito), infatti, nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo (solo per vizi procedurali del contraddittorio) rivolto al giudice monocratico di primo grado, avverso il provvedimento che dispone l’archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l’abnormità dell’atto gravato e non anche per dedurne l’illegittimità per uno dei vizi elencati nell’art. 606 cod. proc. pen. (nei termini Sez. 6, n. 12244 del 7/3/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875).
Detta inammissibilità va rilevata e dichiarata a norma dell’art. 610, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Rv. 286726 – 01).
