La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza 34086 depositata il 24 ottobre 2025 ha stabilito che la decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito richiede l’instaurazione della procedura camerale partecipata, prevista dall’articolo 127 Cpc, laddove l’articolo 223, comma 5, Cpp statuisce che «si osservano in quanto applicabili le norme sulla ricusazione del giudice» che rinvia, quanto alle forme, all’articolo 41, comma 3, Cpp secondo cui «sul merito della ricusazione la Corte decide a norma dell’articolo 127 Cpp, dopo aver assunto se necessario le opportune informazioni.
La norma in tema di espletamento del rito camerale, che garantisce il contraddittorio tra le parti, è compatibile con la disciplina della ricusazione del perito.
