La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 33877/2025 ha ricordato che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa.
Ricorda conferentemente la sentenza impugnata il principio, affermato in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie ma che appare suscettibile di essere esteso anche all’attenuante di cui all’art 62 n. 6 cod. pen., che il giudice può escludere l’avvenuto integrale risarcimento del danno anche qualora la per sona offesa abbia giudicato congrua la somma offerta dall’imputato, accettando l’offerta risarcitoria (così Sez. 6, n. 52671 del 23/10/2018, Rv. 274579).
La sentenza, dunque, si colloca nel solco della costante giurisprudenza se condo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (cfr. Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368), escludendo che l’avvenuto risarcimento del danno sia stato integrale, ciò anche qualora la persona offesa abbia giudicato congrua la somma offerta dall’imputato, accettando l’offerta risarcitoria (Sez. 6, n. 52671 del 23/10/2018, Rv. 274579).
Questo perché – è stato spiegato – il riconoscimento del potere di escludere l’adeguatezza del risarcimento è funzionale alla tutela delle parti deboli, che potrebbero essere indotte ad accettare risarcimenti insufficienti sulla base di indebite pressioni ricevute in sede extra processuale.
In caso dl riparazione parziale o inadeguata, non rilevano la dichiarazione liberatoria della persona offesa o la considerazione degli sforzi economici affrontati per effettuarla (Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, Rv. 255187).
