Esercizio abusivo di una professione: la cassazione individua gli indici per la sua configurabilità (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 33866 del 15 ottobre 2025 ha stabilito che integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.) il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa allorché l’attività venga svolta con modalità, per continuatività, onerosità ed organizzazione, tale da creare l’oggettiva apparenza di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Tale configurazione sussiste anche quando la tenuta della contabilità e la gestione tributaria vengano svolte in piena autonomia e senza la necessaria abilitazione professionale, creando l’apparenza di esercizio della professione di commercialista.

Quanto al delitto di esercizio abusivo della professione di dottore commercialista, di ragioniere e di esperto e perito contabile, le Sezioni Unite – con la sentenza n. 11545 del 15/12/2011, dep. 23/03/2012, Cani – hanno affermato che:- integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Fattispecie relativa all’abusivo esercizio della professione di commercialista); ed inoltre che (in motivazione):- la specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell’elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B (dell’attuale legge di disciplina delle professioni, il d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139) consente però ora senz’altro di ritenere, alla stregua delle conclusioni sopra assunte, che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell’attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è punibile a norma dell’art. 348 cod. pen..

Un insegnamento – l’abusivo esercizio della professione sussiste ogni qualvolta si crei, con le descritte modalità, l’apparenza dell’esercizio di una professione riservata agli iscritti all’albo indicato – che è stato anche più di recente confermato:- integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché l’attività venga svolta con modalità tali, per continuatività, onerosità ed organizzazione, da creare l’oggettiva apparenza di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. 6, n. 33464 del 10/05/2018, Melis, Rv. 273788 – 01, in una fattispecie concreta relativa all’abusivo esercizio della professione di commercialista, consistito nella tenuta della contabilità aziendale e nella prestazione di consulenza del lavoro.

Applicando tale principio di diritto alla concreta fattispecie, risulta evidente la configurabilità dell’abusivo esercizio della professione riservata, posto che il prevenuto, oltre ad essersi presentato come professionista iscritto all’albo alla persona offesa (ed apparire come tale anche all’impiegata dell’agenzia viaggi), non si era affatto limitato a presentare le periodiche dichiarazioni fiscali ma aveva prestato un’opera professionale ben più complessiva, tenendo, per anni, la contabilità e curando, anche avvalendosi di altro professionista di sua diretta fiducia, gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente instaurati dalla F.

Gestendo poi, le stesse dichiarazioni fiscali in piena autonomia, posto che inviava alla persona offesa delle mere bozze, diverse dagli originali che poi aveva, negli anni, effettivamente presentato.

Ed ancora, nell’ultimo periodo, evidentemente temendo gli esiti della verifica fiscale, presentava, sempre del tutto autonomamente (non concordandolo affatto con la F. o il suo legale), delle dichiarazioni integrative.

Si conferma pertanto la manifesta infondatezza delle censure mosse in ricorso, nel primo motivo sulla configurabilità del delitto di cui all’art. 348 cod. pen.

Né può darsi luogo all’invocato assorbimento di tale delitto in quello di truffa – da cui l’imputato è stato prosciolto per il decorso del termine di prescrizione – essendo evidente come i due contestati reati non configurino un concorso apparente di norme dal momento che tutelano beni giuridici diversi, talchè non può affermarsi che fra i medesimi sussista il rapporto di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., richiedendo la truffa non solo l’esistenza di artifici e raggiri ma anche gli ulteriori elementi essenziali costituiti dall’induzione in errore e dall’atto di disposizione patrimoniale (vd. nello stesso senso pur in diversa fattispecie, il rapporto fra la truffa e la spendita di monete false, la sentenza Sez. 5, n. 7558 del 12/12/2018, dep. 19/02/2019, Rappa, Rv. 276454 – 01).

Se ne deduce, allora, che quando l’artificio o raggiro, uno degli elementi essenziali del reato di truffa, configuri, di per sé, un ulteriore reato – un fatto certamente non necessario quest’ultimo non ne viene assorbito ma vi concorre (vd. anche Sez. 6, n. 12345 del 23/10/1998, Baudini, Rv. 212322 – 01, sul concorso fra truffa e reati fiscali).