CTU: non è causa di astensione o ricusazione la sua partecipazione alla redazione di un manuale scientifico cui abbia collaborato anche il CTP (Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 9360/2025, 17 febbraio/9 aprile 2025, ha chiarito, con riguardo all’imparzialità del consulente tecnico d’ufficio, che non rappresentano di per sé cause di astensione o ricusazione del consulente la mera collaborazione scientifica all’interno di un manuale scritto da più autori o la semplice collaborazione didattica all’interno di un medesimo istituto universitario.

Tali attività non determinano infatti una comunione di interessi da cui l’ausiliario del giudice possa essere condizionato nella stesura della relazione, occorrendo invece la prova di una situazione tale da rendere il c.t.u. interessato a non contraddire il consulente tecnico di parte o ad aderire alle sue tesi.

Il collegio di legittimità, nella specie, ha escluso la violazione del dovere d’imparzialità del consulente tecnico d’ufficio, incaricato di valutare la capacità di intendere e volere di un soggetto al momento della stipula di un contratto di mandato a gestire investimenti finanziari e pervenuto ad un giudizio concordante col consulente di una delle parti, col quale aveva condiviso un manuale di psichiatria redatto da più autori ed un’esperienza didattica nel medesimo corso universitario.