Il processo Regeni si blocca in quanto: “la Corte d’ Assise di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 225 comma 2 del codice di procedura penale laddove consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, che, a sua volta, – prosegue– condiziona la nomina e la conseguente liquidazione quale spesa anticipata dall’Erario all’avvenuta ammissione al patrocinio, non consentendo la nomina del consulente tecnico con anticipazione a carico dell’Erario da parte del difensore d’ufficio che assista un imputato, dichiarato assente“.
I giudici aggiungono che “a un processo straordinario, nel senso della sua instaurazione in deroga agli ordinari criteri del processo in assenza degli imputati, devono conseguire adattamenti di istituti concepiti sulla base di presupposti diversi“.
