Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 33398/2025, 3/8 ottobre 2025, ha riaffermato il principio, consolidato da tempo nell’elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale ‹‹Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello›› (affermato tra le tante da Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Rv. 252921-01 e Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Rv. 264037 – 01 e così anche Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213 – 01).
La decisione in esame è la risposta ad un ricorso difensivo avverso un’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo proposto dal condannato AR (detenuto in espiazione di una pena irrogatagli per un titolo ostativo cosiddetto di prima fascia) contro un provvedimento del magistrato di sorveglianza che, a sua volta, aveva respinto l‘istanza dell’interessati di concessione un permesso premio finalizzata a coltivare i suoi affetti familiari.
Il collegio di legittimità ha considerato esente da vizi l’ordinanza impugnata.
Ha osservato a tal fine che il tribunale di sorveglianza ha anzitutto posto in rilievo la notevole gravità del fatto commesso e, pur ricordando esser stata riconosciuta la “collaborazione impossibile”, ha rilevato come non risultino minimamente recisi i contatti del condannato con gli ambienti criminali di provenienza, valorizzando a tal fine specifici e significativi elementi di fatto, ivi compresi il parere della Casa di reclusione ove è detenuto il ricorrente e il documento di sintesi del medesimo istituto.
Il tutto senza ricorrere all’applicazione di presunzioni di qualsivoglia tipologia, ma svolgendo considerazioni logiche in ordine alla pericolosità del soggetto.
