La cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 33967/2025 ha ricordato che secondo il diritto vivente, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito.
Fatto:
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con la quale il giudice non ha convalidato l’arresto di B.S., in relazione al reato di tentato furto ai danni di esercizio commerciale, ritenuto il reato perseguibile a querela e il difetto di legittimazione a presentarla in capo al vice direttore del punto vendita, teatro dell’azione.
Decisione:
La Suprema Corte rileva che il Tribunale non ha convalidato l’arresto sull’assunto del difetto, in capo al querelante, del potere di chiedere la punizione del responsabile dell’azione criminosa.
Ha così omesso di considerare che, secondo il diritto vivente, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 – 01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto, per l’appunto, al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela).
Tali principi sono stati via via calibrati dalla giurisprudenza che ha, per esempio, riconosciuto detta titolarità al custode di uno stabilimento, in quanto detentore materiale, qualificato (Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906 – 01); all’addetto di un esercizio commerciale che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato di truffa, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell’attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382 – 01); al capo reparto di un supermercato (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, piricò, rv. 272696 – 01); al responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale, anche ove sprovvisto dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342 – 01); alla cassiera di un supermercato, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, sempre perchè titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l’esercizio del commercio al suo interno (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824 – 01).
