Guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti: l’esito positivo della messa alla prova preclude l’applicazione della sospensione della patente (Redazione)

Della serie giudici disattenti e poco inclini alla consultazione del codice e delle banche dati della cassazione.

La cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 33956/2025 ha posto rimedio alla sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.V., in ordine al reato di cui all’art. 186 cod. strada, poiché estinto per esito positivo della messa alla prova, altresì disponendo la sospensione della patente di guida per un anno.

La Suprema Corte sottolinea che secondo un consolidato orientamento di legittimità, il giudice che, in ragione dell’esito positivo della messa alla prova, dichiari ex art. 168-ter cod. pen. l’estinzione dei reati di guida sotto l’effetto dell’alcool e di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare le sanzioni amministrative accessorie di cui all’art. 224 cod. strada, poiché di competenza del Prefetto.

Si è osservato, in proposito, che esiste una sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova – che prescinde dall’accertamento della penale responsabilità dell’imputato – e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada, che legittimano l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (cfr., con riguardo alla revoca della patente, Sez. 4, n. 19369 del 07/05/2024, Rv. 286470 – 01; conf., Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, Rv. 284091 – 01; con riguardo alla sospensione della patente, Sez. 4, n. 17446 del 23/04/2025, non mass.; Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Rv. 270348 – 01; Sez. 2 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rv. 267608 – 01; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Rv. 267880 – 01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819 – 01).

Segue pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che va eliminata.

Deve essere disposta, altresì, la trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di relativa competenza.