La cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 25729/2025 ha stabilito, in tema di prova scientifica, che il rigetto in udienza della richiesta della parte di esaminare il proprio consulente in contraddittorio con il perito, all’esito dell’esame di quest’ultimo, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere dedotta, dalla parte che vi assiste, prima del compimento dell’atto ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, immediatamente dopo, con le modalità di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
