Sospensione condizionale della pena e il precedente giudiziario conclusosi con la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 33884/2025 ha ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, anche dopo l’introduzione dell’art. 115-bis cod. proc. pen., teso a rafforzare la presunzione di innocenza in favore dell’indagato e dell’imputato, il giudice può fondare il giudizio prognostico di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen. sulla capacità a delinquere dell’imputato desunta anche dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo, n. 2), cod. pen., afferendo i medesimi, indipendentemente dall’essersi tradotti in una condanna definitiva, alla condotta e alla vita del reo, antecedenti al reato (Sez. 7, n. 30345 del 07/06/2023, Manfre’, Rv. 285098 – 01).

Inoltre, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale, il giudice può sempre valutare il precedente giudiziario in cui sia intervenuta declaratoria di “estinzione della pena e di ogni altro effetto penale” ai sensi dell’art. 47 ord. pen., a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato stesso era stato ammesso (cfr. Sez. 1, n. 40824 del 14/06/2022, Milici, Rv. 283675 – 01).

Analogamente, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, il giudicante può valutare il precedente penale costituito da sentenza di applicazione della pena, valutabile anche nell’ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 – 01).

Più in generale, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione del beneficio anche da reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l’estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce (Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv. 281425 – 01).

Pertanto, l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova costituisce comunque un precedente giudiziario di cui il giudice può tenere conto ai fini del giudizio prognostico sul beneficio.

Nel caso, peraltro, il precedente specifico era di pochi anni prima (2016) del fatto e la Corte distrettuale, nel negare il beneficio, ha esaurientemente e logicamente considerato le concrete peculiarità del fatto ascritto al prevenuto, caratterizzato da particolare gravità in ragione della perdita di controllo del veicolo in prossimità di una abitazione privata, situazione da cui erano derivati danni agli infissi esterni ed al portone di ingresso dell’abitazione ma anche un potenziale pericolo per l’incolumità delle persone.

Sotto questo profilo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il richiamo alle concrete modalità del fatto da parte dei giudici di merito non si limita a richiamare gli elementi costitutivi della contravvenzione in contestazione ma argomenta puntualmente in ordine alle specificità del fatto storico oggetto di accertamento.