Offesa via social: la cancellazione postuma del post non rende automaticamente applicabile la tenuità del fatto ex articolo 131.bis c.p. (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 34022/2025 ha sottolineato che ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può acquisire rilievo anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto.

Fatto:

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato quella pronunciata del Tribunale della stessa città, in data 9 ottobre 2023, che aveva condannato F.L. alla pena di 2.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 290, secondo comma, cod. pen. per avere vilipeso l’Arma dei Carabinieri, pubblicando sul social network Facebook un post riproducente la foto di un verbale amministrativo, che riguardava la multa elevata nei suoi riguardi per la violazione della normativa volta a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, accompagnata dalla frase «questo è il potere che lo Stato dà a questi quattro sbirri di merda buffoni».

Decisione:

Ciò premesso, osserva la cassazione come la sentenza impugnata abbia fornito adeguata ragione dell’impossibilità di valutare il fatto come caratterizzato da particolare tenuità, facendo adeguato riferimento alle modalità di commissione dello stesso, ovverosia la pubblicazione di un post su una piattaforma social di largo utilizzo corredato della riproduzione della foto del verbale di contravvenzione elevata che recava le firme dei militari che tale contravvenzione avevano elevato, così inevitabilmente ampliando la portata offensiva della condotta, poiché il discredito espresso verso l’Istituzione vilipesa si era esteso alle persone dei militari procedenti, agevolmente identificabili.

Il ricorrente, che non si è confrontato con tale motivazione, si è limitato a lamentare immotivatamente e genericamente che il diniego della causa di esclusione della punibilità era stato ancorato alla mera condotta penalmente sanzionata.

Sul punto deve altresì ricordarsi che – come la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire– in tema di particolare tenuità del fatto il disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato che non può, dunque, limitarsi alla mera allegazione delle condizioni della sua esistenza, ma è tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici che consentano al giudice di rilevarne l’applicabilità (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 – 02; Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223 – 01).

Né può valere, a tale fine, la circostanza – immotivatamente enfatizzata dal ricorrente dell’avvenuta cancellazione postuma del post, nel frattempo ampiamente visibile.

Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, infatti, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può acquisire rilievo anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024, Nesca, Rv. 287336 – 01; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian., Rv. 284497 – 01)