Misure di prevenzione personali: la prescrizione accessoria di fissare una dimora e non allontanarsene senza preavviso non è assimilabile all’obbligo di soggiorno (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 34031/2025, 9/16 ottobre 2025, ha chiarito che, ai fini della corretta scelta tra le due fattispecie di reato previste dall’art. 75, d. lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), la prescrizione accessoria di fissare una dimora e non allontanarsene senza preavviso non è assimilabile all’obbligo di soggiorno.

L’art. 75 d.lgs. n. 159/2011 prevede due diverse fattispecie di reato.

Al primo comma è previsto che «il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno», descrivendo un fatto tipico di tipo contravvenzionale; al secondo comma è descritta una condotta più grave, sanzionata quale delitto, e si stabilisce che «se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza».

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «in tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie di cui all’art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, valevoli ad adattare al caso concreto le esigenze di difesa sociale proprie delle misure di prevenzione, hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del decreto citato, sicché anche la loro violazione integra tali reati» (Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023, Rv. 285051 – 01; analogamente già Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612 – 01).

Il principio di accessorietà comporta che la violazione della prescrizione integra il delitto dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, se la prescrizione medesima è stata applicata in relazione ad una misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di dimora.

La prescrizione violata dall’odierno imputato integrava un provvedimento applicativo della sorveglianza speciale e quindi doveva considerarsi ad essa «inerente».

Nella decisione impugnata si evidenza tale accessorietà per affermare che nel caso di specie il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Tuttavia, nel decreto che applica la sorveglianza speciale non è aggiunto in parte dispositiva né l’obbligo né il divieto di dimora. Con il provvedimento veniva imposta la prescrizione di fissare, all’atto della sottoposizione alla sorveglianza speciale, la propria dimora e di farla conoscere all’autorità di pubblica sicurezza non allontanandosene senza preventivo avviso a quest’ultima.

Tale prescrizione non può essere assimilata all’obbligo di dimora. L’obbligo e il divieto di dimora sono misure tipiche e previste dall’art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e devono avere uno specifico oggetto: il divieto di soggiorno può riguardare uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o una o più regioni; l’obbligo di soggiorno può essere imposto nel comune di residenza o di dimora abituale. La prescrizione di fissare una dimora da comunicare all’autorità di pubblica sicurezza è prevista tra quelle accessorie descritte dall’art. 8, comma 4, d. lgs. n. 159 del 2011 e, a differenza dell’obbligo di dimora che si impone nel comune di residenza o di dimora abituale, questa prescrizione lascia al prevenuto la scelta del comune e del luogo dove fissare la dimora.

In assenza di una esplicita indicazione nel decreto applicativo dell’obbligo o del divieto di dimora che si accompagna alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, pertanto, la prescrizione di fissare una dimora non consente di dare applicazione all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che tra gli elementi del fatto tipico richiama una misura di prevenzione applicata ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il fatto accertato a carico dell’imputato è stato erroneamente qualificato ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e deve invece essere riqualificato ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.

Da tale riqualificazione deriva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché in nuovo giudizio, fermo l’accertamento del fatto illecito riconducibile alla contravvenzione di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice proceda a rivalutare i profili inerenti alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e, ove ne vengano esclusi i presupposti, a determinare l’entità della sanzione.