La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 34207 depositata il 20 ottobre 2025 ha stabilito che è configurabile la falsa testimonianza resa per non far emergere lo stato di assuntore di stupefacenti del testimone (con possibili ripercussioni negative sulla sua situazione lavorativa di barista presso un rinomato bar), ritenendo inapplicabile l’art. 384 c.p., il quale non copre qualsiasi danno alla reputazione.
Con questa sentenza si è trascurato il precedente della medesima sezione che con la sentenza numero 5189 del 6 febbraio 2023 ha stabilito che è configurabile la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 384 c.p. anche nell’ipotesi in cui il soggetto abbia agito per il timore di perdere il proprio posto di lavoro o di subire un procedimento disciplinare: Esclusione della punibilità ex art. 384 c.p. anche quando si agisca per il timore di perdere il posto di lavoro o di subire un procedimento disciplinare (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
La Suprema Corte, con la sentenza numero 34207/2025 ha ritenuto che l’articolo 384 c.p. tipizza una causa di esclusione della colpevolezza fondata, come tale, sull’inesigibilità della condotta conforme a dovere, valida per le sole fattispecie di falso dichiarativo in tema di amministrazione della Giustizia, nella disposizione espressamente richiamate (prime tra queste, la falsa testimonianza).
La natura di scusante – categoria dai contorni inevitabilmente vaghi – della fattispecie ne suggerisce l’operatività in presenza di condizioni restrittive.
Alcune sono fissate legislativamente: l’agente deve temere un «nocumento nella libertà e nell’onore»; il danno deve essere «grave» e «inevitabile» (elemento, quest’ultimo, della cui ricorrenza nel caso di specie sarebbe già lecito dubitare); tale danno deve poi riguardare non già chiunque, bensì lo stesso agente oppure un «prossimo congiunto» (con l’estensione analogica ai conviventi more uxorio operata dalla pronuncia a Sezioni unite numero 10381 del 26 novembre 2020 depositata nel 2021.
Altre condizioni sono desumibili da un’interpretazione sistematica che passa attraverso il confronto con il comma 2 della disposizione in oggetto e, soprattutto, con l’art. 54 cod. pen. (stato di necessità), dal quale va tenuto distinto.
Tale lettura di contesto induce ad escludere che l’art. 384 c.p. possa essere inteso – come propone il ricorrente – in senso letterale, riferito a qualsiasi danno (pur grave ed inevitabile) alla reputazione.
E suggerisce, piuttosto, che – sulla scia di risalente dottrina, e come chiarito da questa Corte – l’art. 384 c.p. sia inteso quale espressione positivizzata del nemo tenetur se detegere.
La disposizione trova, dunque, applicazione nel solo caso in cui, mediante dichiarazioni auto-accusatorie o riguardanti soggetti a sé legati da una relazione affettiva qualificata, il dichiarante si esponga oppure esponga tali persone al rischio di procedimento penale, se non addirittura di condanna: circostanze che costituiscono, dunque, requisiti impliciti di fattispecie.
Tale evenienza non ricorre nel caso di specie, dal momento che la condizione di tossicodipendente del testimone e l’uso per fini personali di droga – così come rilevato dalla Corte d’appello – non costituisce reato, e considerato altresì che nel ricorso lo stesso imputato deduce di aver, piuttosto, temuto soltanto per la propria reputazione e, di riflesso, per la perdita del lavoro.
Ricordiamo comunque, per completezza, il precedente sopra richiamato della cassazione sezione 6 che con la sentenza numero 5189 del 6 febbraio 2023 ha stabilito che è configurabile la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 384 c.p. anche nell’ipotesi in cui il soggetto abbia agito per il timore di perdere il proprio posto di lavoro o di subire un procedimento disciplinare.
La Suprema Corte ricorda che la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 384 cod. pen. per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore opera anche nei casi in cui il soggetto abbia agito per il timore di perdere il proprio posto di lavoro o di subire un procedimento disciplinare (Sez. 3, n. 45444 del 25/06/2014, Rv. 260744; Sez. 6, n. 37398 del 16/06/2011, Rv. 250878) a condizione che tale timore si colleghi a un danno immediatamente e inderogabilmente derivante dal contenuto della condotta (Sez. 6, n. 16443 del 25/03/2015, Bentivegna, Rv. 263579; Sez. 6, n. 37398 del 16/06/2011, Rv. 250878), evitabile solo commettendo uno dei reati contro l’amministrazione della giustizia, in relazione ai quali opera l’esimente (Sez. 1, n. 5414 del 23/01/1992, Rv. 190294).
Al riguardo il ricorso di C. correttamente indica che l’art. 4, comma 3, d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 prevede una sanzione disciplinare per il pubblico ufficiale, appartenente alle Forze dell’ordine per “il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato”.
