Colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo per ingiusta detenzione: vi rientra anche la connivenza passiva (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 34040/2025, 8/16 ottobre 2025, ha chiarito che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, per definizione non punibile penalmente, quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Rv. 275970 – 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139 – 01; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252725 – 01).

In particolare, è stata riconosciuta ostativa alla riparazione la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Rv. 287302 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell’avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di “Cosa nostra” e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso).