La nomina dell’avvocato d’ufficio, ex articolo 97 comma 4 cpp, secondo il tribunale di sorveglianza di Catania comporta la revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Nel caso esaminato dalla Cassazione civile sezione 2 con ordinanza numero 27761 del 17 ottobre 2025, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha applicato l’articolo 91 lettera b) del Testo Unico Spese di Giustizia, che prevede l’esclusione dal patrocinio “se il richiedente è assistito da più di un difensore” negando la liquidazione del compenso al difensore di fiducia per la fase di studio e introduttiva.
Il Tribunale di Catania ha richiamato l’articolo 91 ritenendo che la nomina del difensore d’ufficio ex articolo 97 comma 4 comporti l’applicabilità del richiamato articolo 91 lettera b) del Testo Unico Spese di giustizia.
La Cassazione ha ribadito l’ovvio, sottolineando che l’avvocato di fiducia ha diritto a percepire il compenso anche se all’udienza è sostituito da un legale d’ufficio.
Sono sempre da riconoscere, infatti, le fasi di studio e introduttiva e non trova applicazione l’articolo 91 lettera b) del Testo Unico Spese di Giustizia,
La decisione del tribunale di sorveglianza di Catania è la riprova che:”E’ sempre un errore supporre dai nostri simili che qualche cosa sia ovvio per loro”
Franz Fischer
