Patrocinio a spese dello Stato e l’obbligo di comunicazione annuale delle variazioni reddituali: oggi al Senato l’esame della modifica all’articolo 79 del testo unico in materia di spese di giustizia (Redazione)

Segnaliamo che proseguono in sede redigente davanti alla Commissione Giustizia i lavori per la modifica all’articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Ai sensi di tale articolo, l’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;

d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9727 del 25 marzo 2022, ha confermato un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (vedi anche Corte di cassazione, sezione IV, n. 43593 del 7 ottobre 2014)

In merito è ritenuta dovuta la comunicazione anche se le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento (Corte di cassazione, sezione V, n. 13309 del 24 gennaio 2008), dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell’autorità, nell’adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio.

Pertanto, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca dal beneficio, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione non determini il superamento del limite reddituale comportante l’ammissione.

Con il disegno di legge all’esame del Senato si interviene sull’articolo 79, comma 1, lettera d), del citato testo unico in materia di spese di giustizia per superare tale orientamento giurisprudenziale, prevedendo esplicitamente come obbligatoria solo la comunicazione delle variazioni di reddito che comportino il superamento della soglia di cui all’articolo 76 del medesimo testo unico.

Dell’argomento abbiamo scritto diffusamente: Ammissione al patrocinio a spese dello Stato e revoca per l’omessa comunicazione annuale delle variazioni di reddito: la cassazione prova a fissare dei paletti (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

Segnaliamo anche: Gratuito patrocinio: omessa comunicazione di variazioni significative del reddito e suoi effetti (di Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA

Infine: Patrocinio a spese dello Stato e da quando decorre l’obbligo di comunicazione del superamento dei limiti del reddito (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA