Gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare: la loro valutazione non è assimilabile a quelle proprie della sostenibilità futura dell’accusa e del giudizio di colpevolezza (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 33869/2025, 9/15 ottobre 2025, ha ribadito che la nozione di «gravi indizi di colpevolezza» non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Rv. 257576).

Al fine dell’adozione della misura, infatti, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati.

I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l’art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l’art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).

La stessa Corte costituzionale ha del resto chiarito (sentenza n. 121 del 2009) che «la gravità indiziaria richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. si propone come un criterio il cui metro di accertamento è eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell’accusa in giudizio: per certi aspetti anche più rigoroso, per certi altri più debole, in ragione sia della possibilità che taluni degli atti di indagine unilateralmente acquisiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e considerati per la misura cautelare risultino inutilizzabili in sede di giudizio, sia per l’eventualità che la loro valenza e il loro significato cedano o si trasformino, in uno o altro senso, attraverso la dialettica dell’assunzione probatoria dibattimentale». Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Rv. 269179 – 01; conformi, tra le tante: Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284262 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Rv. 284299 – 02).