In tema di allontanamento disposto dal pubblico ministero ex articolo 384-bis, comma 2-bis, Cpp segnaliamo la sentenza depositata oggi dalla Cassazione postata in tempo reale.
La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 34222 depositata il 20 ottobre 2025 ha sottolineato che quando il pm dispone l’allontanamento ex articolo 384-bis, comma 2-bis, Cpp, il giudizio di convalida non si limita a verificare la legittimità formale del provvedimento al momento dell’adozione, ma deve accertare: la gravità del quadro indiziario (non solo flagranza); la persistenza attuale dei presupposti; il pericolo di reiterazione che esponga a rischio grave e attuale la vittima; ne consegue che la verifica deve essere operata ex post anche alla luce degli elementi acquisiti in udienza nel contraddittorio delle parti.
Ricordiamo il precedente della Cassazione penale sezione 6 numero 3892/2025 che ha stabilito che la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare adottata dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 384-bis, comma 2-bis Cpp costituisce un provvedimento di natura giudiziaria e che il giudice della convalida, è tenuto a compiere, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’udienza di convalida, una verifica sostanziale sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sul pericolo di reiterazione di condotte che pongano in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa.
