Registrazioni conversazioni effettuate da deputato della Repubblica: piena utilizzabilità (Redazione)

Segnaliamo la sentenza della cassazione penale sezione 6 numero 33844/2025 per la singolarità della vicenda processuale che scaturisce da una denuncia di un deputato e dalle sue personali indagini che si sono concretizzate con la registrazione dei colloqui intrattenuti con persone coinvolte nel procedimento.

La Suprema Corte ha sottolineato che in merito all’inutilizzabilità dei files audio-video delle conversazioni intrattenute dall’on. …., per violazione dell’art. 68, Cost..

L’ordinanza impugnata, infatti, si diffonde ampiamente sul punto, spiegando adeguatamente, con puntuali e pertinenti richiami di giurisprudenza di legittimità, perché le registrazioni di conversazioni effettuate da quel deputato non costituiscano intercettazioni e perché, inoltre, la disciplina dell’art. 68, Cost., non possa trovare applicazione qualora – com’è avvenuto nello specifico – sia lo stesso parlamentare a registrare di nascosto i propri colloqui con terze persone.

Ricordiamo la nota differenza tra intercettazione e registrazione della conversazione tra presenti e la piena utilizzabilità della seconda nel processo penale quanto il registrante è interlocutore:Registrazione fonica di una conversazione da parte di uno dei presenti: non è intercettazione ed è acquisibile al dibattimento come prova documentale (di Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 10079/2024, udienza del 10 novembre 2023, in accordo ad un indirizzo interpretativo costante, ha ricordato che le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l’intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato.

Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, costituendo piuttosto una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa (così, tra le tante, Sez. 2^, sentenza n. 40148/2022, Rv. 283977).

Infine, ricordiamo che la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 26234/2022 ha esaminato la questione relativa alla utilizzabilità della registrazione della conversazione tra presenti in caso di temporanea assenza del “registrante”:Registrazione conversazione tra presenti: il discrimine che la rende inutilizzabile (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA