Segnaliamo la sentenza numero 34032 del 16 ottobre 2025 della cassazione sezione 1 che ha stabilito che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice“.
E’ principio giurisprudenziale consolidato che il Giudice, una volta accertata la sussistenza nel caso concreto dei presupposti della recidiva semplice ovvero la pregressa condanna dell’imputato per un delitto non colposo, ai fini dell’applicazione dell’aumento di pena è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia “concretamente significativo – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo” (Corte cost., sentenza n. 192 del 2007).
In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali” (Sez. U, sent. Calibè).
Proprio perché la recidiva rileva quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, il giudice è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419).
La sentenza impugnata, oltre ad assegnare rilevanza significativa ad un reato non ancora accertato con sentenza irrevocabile e per di più commesso in epoca successiva rispetto a quelli aggravati dalla recidiva, non si è curata di verificare il rapporto tra i reati sottoposti alla sua cognizione e quello oggetto della precedente condanna riportata dall’imputato, peraltro sanzionato con la sola pena pecuniaria in ragione della limitata offensività, ma ha concentrato la sua valutazione esclusivamente sulla natura non occasionale della violazione, desunta dalle condanne a pene estinte, mentre nulla ha detto circa la natura, l’epoca e il concreto disvalore dell’unico precedente penale idoneo a fondare la ritenuta recidiva a carico dell’imputato, sia in quanto tale, sia in relazione alla specifica condotta ascritta a L. in questo giudizio.
Se è vero che il giudice della cognizione può accertare i presupposti della recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen. anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (cfr. Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 – 01), deve tuttavia ribadirsi che la disamina delle pregresse condanne, in un’ottica non meramente cartolare, è comunque indispensabile nella complessiva valutazione di merito finalizzata ad accertare l’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo.
La sentenza in commento ha ripreso il precedente della Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 46042/2022, udienza 9 novembre 2022, ha consolidato un interessante (e garantista) indirizzo interpretativo già manifestato da Cass. pen., sez. 3^, sentenza n. 33299/2016 (dep. 2017), Rv. 270419, secondo il quale “Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice“.
