Cassazione civile, Sez. 1^, sentenza n. 14488/2025, 21/30 maggio 2025, ha affrontato il tema del bilanciamento del diritto all’oblio con il diritto di cronaca e perimetrato la censurabilità in sede di legittimità della valutazione compiuta al riguardo dal giudice di merito.
In tema di diritto all’oblio, la valutazione compiuta dal giudice di merito nel bilanciamento con il diritto di cronaca è censurabile in sede di legittimità nella misura in cui tocca non l’accertamento del fatto nella sua dimensione storica, bensì la correttezza del metodo adottato e il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che il giudice di legittimità è tenuto a verificare in relazione al diritto fondamentale alla cd. autodeterminazione informativa, inteso come controllo sull’insieme delle informazioni che definiscono l’immagine sociale dell’individuo, rispetto al quale elementi come il decorso del tempo o l’intervenuto provvedimento penale favorevole assumono rilievo centrale, concorrendo a orientare il senso e l’esito del bilanciamento.
Il giudizio di bilanciamento con il diritto all’informazione nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, quale espressione dell’art. 21 Cost., richiede una valutazione complessa tra l’interesse del singolo a non essere più associato a fatti passati e quello della collettività a conoscere eventi legittimamente divulgati, assumendo rilievo decisivo la notorietà dell’interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l’oggetto della notizia e il tempo trascorso.
Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito, la quale non aveva adeguatamente considerato l’obsolescenza della notizia originaria e lo sproporzionato pregiudizio derivante dalla persistente reperibilità online di articoli, cha associavano il nominativo del ricorrente all’accusa di appartenere a un’associazione mafiosa, in assenza di collegamento con la notizia aggiornata della sua assoluzione o di rimozione degli stessi mediante deindicizzazione.
