Sostituzione della pena detentiva ex art. 545 bis cpp: il giudicante è chiamato a svolgere valutazioni vincolate di tipo prognostico (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 33409/2025 ha ribadito che la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato impone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego e trattandosi, tuttavia, di discrezionalità vincolata all’impiego di criteri legali (di cui all’art. 133 cod. pen.,) il giudice di merito ha l’obbligo di informare ad essi la propria valutazione e di darne conto in motivazione.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello, nell’escludere la sostituibilità della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità (presso la Cooperativa …., operante nel settore delle comunità socio – sanitarie per disabili e dei trasporti sociali), non si è limitata a sottolineare la gravità dei fatti e la personalità negativa dell’imputato, ma ha formulato anche un giudizio prognostico negativo (cfr., sulla necessità di tale giudizio, Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 – 01), sulla idoneità rieducativa e risocializzante di tale pena sostitutiva, escludendola alla luce della personalità negativa dell’imputato e dei precedenti sullo stesso gravanti per reati anche gravi sempre connessi ad attività d’impresa (tra cui per bancarotta fraudolenta): si tratta di motivazione idonea, in quanto è stato compiuto il prescritto giudizio prognostico sulla idoneità della pena sostitutiva proposta, correttamente condotto in relazione alla specifica pena oggetto della richiesta sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con valutazione che non è sindacabile sul piano del merito in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01), con la conseguente infondatezza dei rilievi sollevati sul punto dal ricorrente.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte – che va ribadito anche a seguito delle modifiche apportate all’istituto dalla c.d. riforma Cartabia – la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato impone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102).

La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717).

Come di regola accade allorquando il giudice di merito è chiamato a svolgere valutazioni discrezionali di tipo prognostìco alla luce dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen. – ed appare particolarmente pertinente l’analogia rispetto al giudizio sul riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena – la conclusione raggiunta, avendo riguardo alla specificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivata, ad ogni sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 2328 del 22/05/1992, Mazzanti, Rv. 191311), senza che nel giudizio di cassazione sia possibile muovere contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico, positivo o negativo (Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, Galati, Rv. 189611).

Trattandosi, tuttavia, di discrezionalità vincolata all’impiego dei richiamati criteri legali, il giudice di merito ha l’obbligo di informare ad essi la propria valutazione e di darne conto in motivazione ed il sindacato della cassazione sul punto può essere esercitato nei consueti termini di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.