Perdita di efficacia della custodia cautelare in seguito a sentenza di condanna che infligga una pena di durata inferiore a quella della custodia subita: nozioni di “condanna” e di “pena irrogata” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 29585/2025, 9 luglio/19 agosto 2025, è stata chiamata a chiarire cosa si debba intendere per “condanna” e per “pena irrogata”, ai fini dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di condanna non definitiva per più reati in continuazione, di cui solo per alcuni – i reati satelliti, nel caso di specie – conservi efficacia la custodia cautelare.

La questione posta consiste nello stabilire cosa si debba intendere per “condanna” e per “pena irrogata”, ai fini dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., per il quale “La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all’entità della pena irrogata”, con specifico riguardo al caso di condanna non definitiva per più reati in continuazione, di cui solo per alcuni – i reati satelliti, nel caso di specie – conservi efficacia la custodia cautelare.

Sul tema si sono succeduti due interventi delle Sezioni unite penali della Suprema Corte.

Con un primo intervento è stato affermato che per “pena irrogata”, ai sensi dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., deve intendersi la pena inflitta per i reati per i quali è ancora efficace la custodia cautelare, non la pena determinata per l’intero reato continuato (Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, Mammoliti, Rv. 207939 – 01; conf., Sez. 6, n. 31089 del 22/06/2004, Rv. 229502 – 01; Sez. 1, n. 4085 del 04/06/1999, Rv. 213947 – 01; Sez. 1, n. 4271 del 13/07/1998, Rv. 211333 – 01; Sez. 1, n. 4267 del 23/06/1997, Rv. 208625 – 01).

Valorizzando la ragione ispiratrice della disciplina della continuazione, istituto di favore per l’imputato, le Sezioni unite hanno evidenziato che il riferire la “pena” inflitta di cui all’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. a quella complessivamente irrogata e, quindi, anche a quella parte della pena inflitta per i reati per i quali non v’è un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria che legittimi la privazione della libertà, determinerebbe una violazione del principio di cui all’art. 13 Cost.

Depone in tal senso, si è osservato, l’art. 278 cod. proc. pen., secondo cui agli effetti della applicazione delle misure si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, aggiungendo, tra l’altro, che “non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato”.

Successive oscillazioni giurisprudenziali hanno determinato un nuovo intervento delle Sezioni unite (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, Vitale, Rv. 243588 – 01), con il quale, in dichiarata continuità con la decisione Mammoliti già citata, si è affermato il principio per cui in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l’eventuale perdita di efficacia della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo. Principio formulato sempre in un caso in cui la sentenza di condanna non definitiva aveva riguardato una serie di reati per alcuni dei quali (i reati satellite, appunto) era in corso la misura cautelare.

Con la sentenza Vitale le Sezioni unite hanno evidenziato la stretta correlazione tra l’art. 300, comma 4, e l’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., che nell’enunciare il principio di proporzionalità, fa esplicito riferimento al rapporto tra durata della custodia cautelare e pena “che sia stata o si ritiene possa essere irrogata“.

In tale contesto interpretativo vanno inquadrati i successivi interventi della giurisprudenza di legittimità, tenendo presente la peculiarità del caso in esame, che è data dal fatto che, come anticipato, per effetto della sentenza di annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione, la misura cautelare ha perso efficacia in relazione al più grave reato associativo (essendo decorso il termine di fase, per superamento del limite di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen.), mentre invece per i reati c.d. satellite l’affermazione di responsabilità è divenuta definitiva, senza però che sia possibile individuare una pena concretamente eseguibile.

In simili ipotesi, al pari di quando l’annullamento interviene limitatamente all’entità della pena irrogata, è pacifico in giurisprudenza che la misura cautelare permanga e che debba farsi riferimento, non più al termine di fase, ma solo a quello complessivo (Sez. 6, 4971 del 15/01/2009, Rv. 242915 – 01), il cui mancato superamento, nella specie, non è oggetto di censura, a fronte della specifica motivazione del Tribunale.

Ma, se la definitività esclude che debbano continuare ad applicarsi i termini di fase (art. 303, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.), non altrettanto può dirsi rispetto all’applicazione dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., che è norma di carattere generale la cui funzione è quella di assicurare, nel corso del processo, la necessaria correlazione tra la cautela sofferta e la pena “che sia stata o si ritiene possa essere irrogata” (Sez. U, Vitale, cit.).

Facendo immediata applicazione di tali principi, Sez. 6, n. 28984 del 28/05/2013, Rv. 255859 – 01, richiamata anche dal ricorrente, ha affermato che in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l’eventuale perdita di efficacia ex art. 300, comma 4, cod. proc. pen. della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo, anche quando la stessa possa essere rideterminata negli ulteriori gradi di giudizio (negli stessi termini, Sez. 6, n. 28985 del 28/05/2013, non mass.).

Nel caso allora deciso gli imputati erano in cautela per i soli reati satellite, in relazione ai quali, per effetto dell’annullamento con rinvio, la pena determinata in aumento avrebbe astrattamente potuto successivamente essere modificata (ad es., per effetto dell’assoluzione dal reato più grave); l’annullamento, invece, aveva riguardato il reato ritenuto più grave, rispetto al quale era quindi decorso il termine di fase, comprensivo delle sospensioni.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente, cui il collegio intende dare continuità, ha sottolineato come i principi affermati dalle Sezioni unite nelle sentenze Mammoliti e Vitale furono formulati in relazione ad una fattispecie diversa da quella in esame, ovvero in caso di condanna per uno o più reati avvinti dalla continuazione, qualora “solo” per il reato satellite – o per alcuni di essi – sia stata disposta la misura cautelare custodiale.

Si è quindi osservato che tali principi non possono tout court essere estesi alla diversa ipotesi in cui la custodia cautelare è stata applicata anche per il reato ritenuto più grave.

In tale ultima ipotesi, nell’applicazione dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. deve prendersi in considerazione l’intera sanzione irrogata – nella specie, pari ad anni 30 di reclusione – e non solo di quella disposta a titolo di continuazione (Sez. 6, n. 46798 del 18/10/2023, Rv. 285495 – 01).

La formulazione del diverso principio, si è condivisibilmente osservato, è coerente con la ratio dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., il cui scopo è quello di adeguare la durata della custodia all’effettiva gravità del fatto e alla pericolosità dell’imputato, ragion per cui occorre considerare la pena complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è stata disposta la misura, senza tener conto delle singole componenti.

La conclusione è argomentata anche con riguardo alla diversa funzione cui assolvono le previsioni di cui agli artt. 300 e 303 cod. proc. pen.

I termini di durata massima, di cui all’art. 303 cod. proc. pen., prescindono infatti dalla pena concretamente irrogata, e sono ancorati ai limiti edittali, al fine di predeterminare la durata della misura cautelare in relazione alle fasi del giudizio, ed alla gravità astratta dei reati per cui si procede.

L’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., invece, codifica il principio per cui, poiché la cautela anticipa la pena, non ne può mai eccedere la durata, così come in concreto determinata.

Si è infine sottolineato che, riguardando la misura anche il reato ritenuto più grave (rispetto al quale la pena irrogata è di gran lunga superiore alla durata della custodia cautelare), l’applicazione dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. in riferimento alla sola pena inflitta per il reato satellite, “implicherebbe una non consentita imputazione della durata della custodia ad uno solo dei titoli custodiali, senza tener conto delle pene irrogate per gli altri reati ugualmente oggetto della misura cautelare” (Sez. 6, 46798/2023, cit.).

Osserva inoltre il collegio che tale interpretazione ben si coniuga con l’attitudine dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. per così dire “preventiva”, a contenere il rischio che il condannato sia sottoposto a misura cautelare per un periodo più lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli, e quindi a dar luogo ad una ipotesi di ingiusta detenzione valutabile ex art. 314 cod. proc. pen.

Al riguardo, la Corte costituzionale (sentenza 20 giugno 2008, n. 219) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 314 cod. proc. pen. “nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni”, rilevando che ove la durata della custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è evidente che l’ordinamento, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio della libertà che travalica il grado della responsabilità personale“.

La successiva giurisprudenza della Corte di cassazione ha quindi riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nel caso di custodia cautelare subita in eccedenza rispetto alla misura della pena definitivamente inflitta (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855 – 01; Sez. 4, n. 6314 del 12/12/2023, dep. 2024, non mass.; Sez. 4, n. 32357 dell’11/4/2012, Rv. 253651 – 01), purché nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nella protrazione della restrizione della libertà (Sez. 4, 32136 del 11/04/2017, Rv. 270420 – 01; Sez. 4, n. 17788 del 6/3/2012, Iannazzo, Rv. 253504 – 01).

Se ci si pone in questa prospettiva, quindi, ci si avvede del fatto che gli artt. 300, comma 4, 314 e 657 cod. proc. pen., pur operando su piani diversi, ed in momenti diversi – la cautela, l’espiazione, la riparazione – rappresentano altrettanti strumenti tesi ad impedire (prima) e a ristorare (poi), anche in forma specifica, i casi in cui la privazione della libertà si è rivelata ex post ingiusta.

Se, quindi, questa è la prospettiva, la pena inflitta per un reato per il quale la custodia cautelare è cessata per decorso del termine di durata deve essere tenuta in considerazione tanto ai fini della perenzione immediata di una misura fondata su più reati tra loro in continuazione, quanto ai fini della determinazione dei presupposti della detenzione riparabile ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.