Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2025 (allegata al post da pagine 67 l’ordinanza) dell’ordinanza del 18 luglio 2025 del Tribunale di sorveglianza di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei confronti di M. S. in un procedimento in materia di liberazione anticipata.
Firenze si aggiunge a Nuoro, Spoleto e Napoli: https://terzultimafermata.blog/2025/09/08/liberazione-anticipata-avanti-alla-consulta-perche-le-modifiche-apportate-hanno-mutato-la-natura-sostanziale-del-beneficio-e-non-consentono-di-valutare-i-progressi-trattamentali-del-condannato-redazi/?fbclid=IwY2xjawNevgVleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFzbXU4aEowZzE0QzhaSkkxAR4NmtExz1w9anq3U5Y57ej5L_RZd2id1ufjf7rqiQBFm6kgEb1M2WEVnjXBnQ_aem_7PQcrM0pmthTw4qbJhs34w
Saranno sotto la lente della Corte Costituzionale le modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito.
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha posto l’attenzione sulla previsione che il condannato puo’ formulare istanza di liberazione anticipata solo quando abbia indicato espressamente nell’istanza, a pena di inammissibilita’, uno specifico interesse diverso da quello di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975. – Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), art. 69-bis, comma 3, come sostituito dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112. (25C00238) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.42 del 15-10-2025)