L’avvocato può trattenere le somme ricevute da terzi per conto del cliente: a queste condizioni (Redazione)

Non sempre l’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 114/2025 (allegata al post) ha ricordato le deroghe all’articolo 31 del Codice Deontologico.

In deroga all’art. art. 31 co. 1 cdf (secondo cui “L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa”), l’avvocato può trattenere le somme da chiunque ricevute:

  • a titolo di rimborso delle spese o delle anticipazioni sostenute, anche senza il consenso del cliente, a cui deve però dare avviso (art. 31 co. 2 cdf);
  • a titolo di compenso professionale, con il consenso del cliente sul trattenimento (art. 31 co. 3 lett. a cdf) oppure sull’importo del compenso stesso (art. 31 co. 3 lett. c cdf), ovvero se si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita (art. 31 co. 3 lett. b cdf), con la precisazione che, se le abbia incassate solo in parte o comunque in misura inferiore a quella poi liquidata giudizialmente, egli può legittimamente trattenere la (sola) differenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 114 del 18 aprile 2025